Referendum sulla Giustizia
Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 30 ottobre 2025 è stato pubblicato il testo della legge costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare».
Il testo è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 30 ottobre 2025, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 18 settembre 2025.
Come da Costituzione, se una legge di revisione costituzionale non viene approvata con almeno i 2/3 dei voti degli appartenenti di ciascuna camera, entro 3 mesi può essere presentata una richiesta di referendum da 500mila elettori, 5 consigli regionali o 1/5 dei membri del parlamento.
Il 22 e 23 marzo 2026 saremo chiamati alle urne per rispondere Sì o No al quesito referendario che ha l’obiettivo di modificare gli organi di rilievo costituzionale che fanno da riferimento per la magistratura.
Obiettivi della Riforma
Separazione delle Carriere e Sorteggio
La riforma mira ad abolire l’attuale CSM e crearne due separati, uno per la magistratura requirente ed uno per la magistratura giudicante.
Il metodo di selezione dei componenti dei due CSM, inoltre, passa da un sistema elettivo ad un sistema a sorteggio con l’obiettivo di ridurre le ingerenze politiche nella componente laica e dare la possibilità ai magistrati che non fanno parte di correnti, di poter riuscire ad ottenere un posto fra i membri togati.
Il sorteggio ovviamente non elimina del tutto l’influenza delle correnti, sappiamo bene che questo è impossibile perché i magistrati sono pur sempre esseri umani.
Ciò non toglie che rispetto al sistema elettivo, il sorteggio si avvicina molto di più al concetto di imparzialità del giudice a cui la Costituzione dà notevole importanza.
Un altro importante cambiamento risiede nella scissione delle funzioni amministrative e disciplinari. Queste funzioni, un tempo prerogativa del CSM, saranno esercitate rispettivamente dai due CSM e dall’Alta Corte Disciplinare, in modo tale da ridurre maggiormente i privilegi derivanti dall’appartenenza ad una corrente.
Al contrario di ciò che si pensa, gli organi della magistratura non si stanno interfacciando per la prima volta col sorteggio; infatti, questo sistema è utilizzato da altri importanti organi come la Corte Costituzionale (quando viene messo in stato d’accusa il Presidente della Repubblica, essa viene integrata da 16 componenti estratti da un elenco di 45), quindi l’adozione di questo sistema da parte del CSM è derivante dall’esperienza di utilizzi passati.
Modifiche agli articoli costituzionali
La riforma riguarda il Titolo II ed il Titolo IV della seconda parte della Costituzione. Gli articoli 87, 102, 106, 107 e 110 subiscono delle lievi modifiche che servono a preparare il testo Costituzionale per accogliere la riforma. Gli articoli 104 e 105 vengono interamente sostituititi.
Il Consiglio Superiore della Magistratura
Il nuovo articolo 104 si concentra sulla separazione delle carriere e sulla struttura dei nuovi CSM. I due CSM mantengono sostanzialmente la stessa struttura precedente, con la differenza che i venti membri togati vengono sorteggiati (criteri da definire con le leggi attuative), mentre i dieci membri laici non sono più nominati, ma sorteggiati da un elenco stabilito da Parlamento in seduta comune.
Come di consueto, quando il Parlamento deve prendere decisioni di tale rilevanza, la maggioranza richiesta è quella qualificata (in questo caso dovrebbe essere dei 3/5 dei componenti), il che significa che le forze politiche, dopo le opportune intese devono prendere una decisione comune, la quale, visti i duri vincoli, avrà un notevole livello di rappresentanza di tutte le forze politiche e garantirà il principio democratico.
La presidenza di ciascun CSM è tenuta dal Presidente della Repubblica, il quale ne fa parte di diritto insieme al primo presidente e al procuratore generale della Corte di Cassazione. Ciascun consiglio elegge il proprio vicepresidente, il quale deve appartenere ai membri laici.
I componenti rimangono in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.

L'Alta Corte Disciplinare
Il nuovo art. 105 invece specifica la separazione delle funzioni amministrative e disciplinari e definisce il funzionamento dell’Alta Corte disciplinare.
L'Alta Corte è composta da quindici giudici, 3 dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e 3 estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei 6 mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da 6 magistrati giudicanti e 3 requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non può essere rinnovato. L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale, del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. Ulteriori importanti informazioni ci verranno date dalle leggi di attuazione, le quali definiranno i criteri mancanti e i rimanenti dettagli tecnici.

Il nostro pensiero
Se l’esito del referendum dovesse essere favorevole, il sorteggio consentirebbe anche a magistrati o membri laici che oggi non hanno i numeri per concorrere, di ricoprire ruoli nei CSM, riducendo al minimo gli effetti del correntismo.
Il sorteggio rappresenta, dunque, uno strumento utile per avvicinarsi a una maggiore imparzialità della magistratura.
La separazione delle carriere diminuirebbe le occasioni di scambio di favori tra PM e giudici, garantendo ai primi una maggiore indipendenza, sia dal resto della magistratura sia dall’esecutivo.
L’Alta Corte Disciplinare garantirebbe il principio del “chi sbaglia paga”, anche per i magistrati. A giudicarli, infatti, non sarebbe più lo stesso organo che li assume, li assegna, li trasferisce e li promuove, ma un organo completamente terzo e imparziale.
